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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.012. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/10/2009  [ apri ]
2.012.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis
(Misure a favore di imprese che effettuano la stagionatura di lungo periodo dei prodotti agroalimentari protetti dalle denominazioni di origine di cui al Regolamento (CE) n. 510/2006).

1. Per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2010, il limite del 30 per cento, previsto dall'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come sostituito dal comma 33, lettera i), dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è elevato al 40 per cento nel caso delle imprese la cui attività prevalente è costituita dalla produzione di prodotti, richiedenti un periodo di stagionatura minimo di cinque mesi, disciplinati dal regolamento (CE) n. 510/2006, del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla produzione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e per le imprese con credito strutturale IVA a seguito di acquisto di prodotti agricoli compresi nel regime speciale di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica dei 26 ottobre 1972, n. 633.
4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 valutati nel limite massimo di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2011 si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma l, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».