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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.011. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/10/2009  [ apri ]
2.011.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis
(Istituzione di un fondo per lo sviluppo di confidi a sostegno delle imprese operanti nel settore agroalimentare).

1. Al fine di favorire lo sviluppo dei confidi per la concessione di garanzie alle imprese operanti nel settore agroalimentare, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un apposito fondo, con dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
2. Alle risorse di cui al comma 1 possono essere accedere le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il cofinanziamento di iniziative a sostegno dei confidi regionali che forniscono garanzie alle imprese del settore agroalimentare per l'accesso a finanziamenti bancari e - per contribuzioni in conto interessi a fronte di investimenti o di operazioni di consolidamento del debito.
3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentitele regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità e i criteri di accesso e ripartizione annuale delle risorse di cui al comma 1.
4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come rifinanziate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203».