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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2-ter.42. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/09/2010  [ apri ]
2-ter.42.

Sostituire l'articolo 2-ter con il seguente:
Art. 2-ter. - (Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari). - 1. La Cassa depositi e prestiti, nell'ambito delle operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, può concedere alle imprese agroalimentari, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, finanziamenti a tasso agevolato, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale, finalizzati alla riduzione dell'esposizione bancaria e al rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore agroalimentare nei limiti dei finanziamenti disposti al comma 2.
2. La Cassa depositi e prestiti può costituire, presso la gestione separata, un apposito fondo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari». Il fondo ha una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascun anno 2010 e 2011 ed è alimentato dalle risorse di cui alla gestione separata di Cassa depositi e prestiti e dalle risorse di cui al comma 4.
3. Con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le tipologie degli interventi, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai prestiti ed ai mutui a tasso agevolato. In particolare, sono stabilite le condizioni economiche, il tasso di interesse da applicare e le modalità di concessione dei prestiti e dei mutui agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la decorrenza e le modalità di rimborso del finanziamento agevolato.
4. Le rate di rimborso dei prestiti e dei mutui concessi sono destinate all'incremento delle risorse a disposizione del fondo di cui al comma 2.