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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.03. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/10/2009  [ apri ]
1.03.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Incentivi per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura).

1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese agricole giovanili nel settore agricolo ed agroalimentare, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma i sono destinate per il 40 per cento al settore ittico.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono disciplinate le modalità di erogazione delle suddette risorse, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo.
4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.