Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche alla legge 26 maggio 1965 n. 590).
1. Alla legge 26 maggio 1965, n. 590, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 1, le parole: «lire mille» sono sostituite con le seguenti: «euro cinquanta»;
b) all'articolo 27, comma 1, le parole: «lire mille» sono sostituite con le seguenti: «euro cinquanta».