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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1-bis.41. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/05/2010  [ apri ]
1-bis.41.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di assicurare la tempestiva ed efficace applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003, il divieto di cui al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, non si applica ai crediti inerenti le operazioni di cui al comma 45, lettera c), dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità per la cessione dei crediti, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 69 e 70 del regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440, e dall'articolo 01, comma 16, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni. Alle cessioni non si applica l'articolo 1264 del codice civile e si applicano gli articoli 5 e 6 della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche alla legge 26 maggio 1965, n. 590, nonché disposizioni per l'effettivo utilizzo dei crediti relativi alla politica agricola comune.