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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.03. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/09/2010  [ apri ]
7.03.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. - 1. Per la promozione e la salvaguardia dei prodotti agroalimentari, i benefici di cui all'articolo 1, commi 1088-1092, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, si estendono nei limiti della somma di 40 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per gli anni 2010 e 2011.