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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.020. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/09/2010  [ apri ]
7.020.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. - (Rintracciabilità dei prezzi all'origine dei prodotti agro-alimentari). - 1. Al fine di assicurare la libera concorrenza e, conseguentemente, di favorire il contenimento dei prezzi al consumo dei prodotti agro-alimentari, nonché per consentire l'aggiornamento e la revisione annuale degli studi di settore delle relative filiere, a decorrere dal 1o gennaio 2010, per tutte le cessioni di prodotti agroalimentari, è fatto obbligo di riportare il prezzo all'origine, corrisposto al produttore, nelle fatture di vendita, fino a quella finale. È fatto altresì obbligo di indicare, con la medesima evidenza, per tutti i prodotti agro-alimentari esposti per la vendita al dettaglio, sia il prezzo unitario di vendita, sia il prezzo unitario all'origine, quale risulta dalle rispettive fatture di acquisto. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro.