Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 7-duodecies. - (Istituzione del Centro nazionale per la biodiversità agricola). - 1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto l'istituzione presso il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) del Centro nazionale per la biodiversità agricola, che provvede alla raccolta, alla catalogazione e alla conservazione del germoplasma delle specie, specialmente quelle di interesse agrario e alimentare, presenti attualmente sul territorio nazionale.