Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - (Misure in materia di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini). - 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10, le parole: «devono obbligatoriamente» sono sostituite dalla seguente: «possono»;
b) al comma 11, dopo le parole: «le specificazioni, menzioni» è aggiunta la seguente: «, annate».