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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3-ter.040. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/09/2010  [ apri ]
3-ter.040.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - 1. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui all'articolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di potenza elettrica non superiore ad 1 Mw, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 382-bis e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa omnicomprensiva pari a 0,30 euro per ogni kWh, per un periodo di quindici anni. Al termine di tale periodo, l'energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa omnicomprensiva di cui al presente comma può essere adeguata conformemente alla variazione della tariffa elettrica, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole agroalimentari e forestali, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo di tali fonti.