Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - 1. All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Analogamente la suddetta cumulabilità è consentita per gli impianti di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali».