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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3-ter.015. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/09/2010  [ apri ]
3-ter.015.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - (Credito d'imposta per gli investimenti nel settore delle agroenergie). - 1. A decorrere dal 2010, è attribuito un contributo nella forma di credito d'imposta, entro il limite massimo di spesa di 65 milioni di euro annui, agli imprenditori agricoli e forestali che effettuano nuovi investimenti in beni strumentali destinati alle strutture produttive, finalizzati ad aumentare la produzione di prodotti di cui all'articolo 2 della presente legge ovvero investimenti per la produzione di agro-energie.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le tipologie di investimento ammissibili al credito d'imposta di cui al presente comma, nonché le modalità operative per l'applicazione dello stesso, conformemente agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 65 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni.