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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.702. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/09/2010  [ apri ]
2.702. (nuova formulazione)
approvato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 515 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per origine si intendono, per i prodotti diversi dal vino, anche i luoghi di produzione, trasformazione e confezionamento».

1-ter. All'articolo 517 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per origine si intendono, per i prodotti diversi dal vino, anche i luoghi di produzione, trasformazione e confezionamento».

2.702.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 515 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per origine si intendono anche i luoghi di produzione, trasformazione e confezionamento».
1-ter. All'articolo 517 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per origine si intendono anche i luoghi di produzione, trasformazione e confezionamento».

ident. 2.3.