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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2-ter.043. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/09/2010  [ apri ]
2-ter.043.

Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:
Art. 2-quater. - (Credito di imposta macchinari agricoli). - 1. Per l'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2010, gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che nelle aree indicate nell'obiettivo convergenza ricompreso nella destinazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2007-2013, attuano entro il 30 giugno 2010 gli investimenti previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, possono beneficiare del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il limite massimo del 5 per cento del valore della produzione dell'anno 2009.
2. Il credito d'imposta deve essere di entità tale da assicurare un'intensità dell'aiuto in ESL del 29,5 per cento. Il comma 274 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i commi 2, 3, 3-bis e 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, non si applicano alle operazioni di cui al presente articolo.
3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Agenzia delle entrate attiva le procedure per l'attivazione del presente articolo.
4. All'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «, 2009 e 2010».
5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 4, nel limite massimo di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2010, 900 milioni per l'anno 2011 e 100 milioni per l'anno 2012 si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
6. L'efficacia dei commi da 1 a 4 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.