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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.0703. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/05/2010  [ apri ]
7.0703.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. - (Interpretazione autentica in materia di agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina) - 1. La condizione posta dall'articolo 4, comma 2, della legge 6 agosto 1954, n. 604, in materia di agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina, si intende soddisfatta qualora l'interessato risulti comunque in possesso dei requisiti richiesti fin dal momento della stipula dell'atto; analogamente si considera soddisfatta tale condizione in presenza di certificato definitivo rilasciato, a cura dell'Ente preposto, nel termine di tre anni decorrenti dalla data di registrazione dell'atto.