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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.0702. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/05/2010  [ apri ]
7.0702.

Dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:
Art. 7.1. - (Interpretazione autentica in materia di agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina) - 1. La condizione posta dall'articolo 4, comma 2, della legge 6 agosto 1954, n. 604, in materia di agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina, si intende soddisfatta qualora l'interessato risulti comunque in possesso dei requisiti richiesti fin dal momento della stipula dell'atto; analogamente si considera soddisfatta tale condizione in presenza di certificato definitivo rilasciato, a cura dell'Ente preposto, nel termine di tre anni decorrenti dalla data di registrazione dell'atto.
Art. 7.2. - 1. La disposizione di cui all'articolo 7.1 si applica altresì alle agevolazioni richieste antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La condizione posta dall'articolo 4, comma 2, della legge 6 agosto 1954, n. 604, si ritiene soddisfatta anche nel caso di mancata o tardiva consegna del certificato definitivo già accertato dagli uffici locali dell'Agenzia delle entrate purché lo stesso risulti rilasciato dall'Ente preposto nel termine triennale di decadenza.