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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.048. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/05/2010  [ apri ]
7.048.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. - (Rilancio delle infrastrutture irrigue) - 1. Per la prosecuzione degli interventi del Piano irriguo nazionale è autorizzata la spesa di 89 milioni di euro per l'anno 2011, 267 milioni di euro per l'anno 2012, 312 milioni di euro per l'anno 2013, 178 milioni per l'anno 2014 e 45 milioni per l'anno 2015. Al relativo onere si provvede mediante la soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui al secondo capoverso dell'articolo 2, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Le somme di cui all'articolo 2, comma 133, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, inerenti le attività di progettazione delle opere del Piano irriguo nazionale, sono utilizzate per far fronte agli impegni assunti per la realizzazione delle opere di cui alla delibera CIPE del 27 maggio 2005, n. 74.
3. Ai componenti delle Commissioni liquidatrici, preposte all'accertamento della spesa delle opere infrastrutturali di bonifica e irrigazione, spetta un compenso a carico del concessionario, da distribuirsi in quote eguali, complessivamente determinato, nella misura dell'uno per mille sulla spesa accertata.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, designa tra i funzionari dell'Ufficio centrale del bilancio, un proprio rappresentate, chiamato a far obbligatoriamente parte delle Commissioni di cui al comma 3.