Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 7-duodecies. - (Valorizzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura). - 1. Al fine di valorizzare, favorire la competitività e la commercializzazione attraverso una corretta e controllata informazione ai cittadini dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, le indicazioni richieste dall'articolo 18, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, debbono essere inserite nel Fascicolo di cui all'articolo 17-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, secondo le modalità stabilite dall'Autorità competente istituita ai sensi dall'articolo 5, comma 5, regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009.