Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 7-duodecies. - (Attività di consulenza per la circolazione delle macchine agricole). - 1. Le organizzazioni professionali agricole e quelle agromeccaniche maggiormente rappresentative a livello nazionale, per l'esercizio dell'attività di consulenza di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, possono attivare lo sportello telematico dell'automobilista previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.