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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7-sexies.700. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/05/2010  [ apri ]
7-sexies.700.

Al comma 1, sostituire le parole: quelli indicati nell'allegato annesso alla presente legge con le seguenti: i seguenti:
a) nel formaggio mozzarella, salvo quanto previsto alla lettera b), e negli altri formaggi freschi a pasta filata prodotti da latte vaccino o bufalino, 12 milligrammi su 100 grammi di sostanza proteica, ferme restando tutte le altre condizioni produttive e le caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni per i citati formaggi;
b) nel formaggio mozzarella con attestazione di specificità, 10 milligrammi su 100 grammi di sostanza proteica, come stabilito dal regolamento (CE) n. 2527/98 della Commissione, del 25 novembre 1998;
c) nel latte crudo e nel latte pastorizzato in flusso continuo e che risulta perossidasi-positivo, indipendentemente dalla sua denominazione e utilizzo, 8,6 milligrammi su 100 grammi di sostanza proteica, ferme restando tutte le altre condizioni produttive e le caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni per i citati tipi di latte.

Conseguentemente, sopprimere l'allegato.

Il Relatore