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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4-bis.041. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/05/2010  [ apri ]
4-bis.041.

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:
Art. 4-ter. - (Figura dell'imprenditore agro meccanico). - 1. All'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, sono aggiunti, in fine, seguenti commi:
«1-bis. È definito imprenditore agro meccanico il soggetto che svolge attività agromeccanica così come definita nel comma 1 sia sotto forma di impresa individuale che costituita in impresa societaria.
1-ter. All'imprenditore agro meccanico si applica il trattamento previdenziale previsto per l'imprenditore agricolo professionale (IAP).
1-quater. Ai lavoratori dipendenti delle imprese agromeccaniche si applica il trattamento previdenziale previsto per i lavoratori del settore agricolo».
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, per gli anni 2010 e 2011, mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e, a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione» della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» dello stato di previsione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.