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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3-ter.053. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/05/2010  [ apri ]
3-ter.053.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - (Credito d'imposta per gli investimenti nel settore delle agroenergie). - 1. Agli imprenditori agricoli e forestali che effettuano nuovi investimenti in beni strumentali, destinati alle strutture produttive, finalizzati ad aumentare la produzione di prodotti bioenergetici ovvero investimenti per la produzione di agroenergie è attribuito, a decorrere dal 2010, un contributo nella forma di credito d'imposta entro il limite massimo di spesa di 65 milioni di euro annui.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le tipologie di investimento ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1, nonché le modalità operative per l'applicazione dello stesso conformemente con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.
3. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C, allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 65 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012.