Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 515 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per origine si intendono anche i luoghi di produzione, trasformazione e confezionamento».
1-ter. All'articolo 517 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per origine si intendono anche i luoghi di produzione, trasformazione e confezionamento».