stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.07. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/11/2009  [ apri ]
2.07. (nuova formulazione)

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Istituzione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari).

1. È istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari» con una dotazione iniziale di 8 milioni di euro per l'anno 2010.
2. Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese agroalimentari, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, di prestiti e mutui a tasso agevolato, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale, finalizzate alla riduzione dell'esposizione bancaria.
3. Con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le tipologie degli interventi, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai prestiti ed ai mutui a tasso agevolato. In particolare, sono stabilite le condizioni economiche, il tasso di interesse da applicare e le modalità di concessione dei prestiti e dei mutui agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la decorrenza e le modalità di rimborso del finanziamento agevolato.
4. Le rate di rimborso dei prestiti e dei mutui concessi sono destinate all'incremento delle risorse a disposizione del Fondo di cui al comma 1.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante parziale utilizzo del limite di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis del medesimo decreto legislativo n. 504 del 1995.