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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.6.1.1. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/11/2009  [ apri ]
0.6.1.1. (nuova formulazione)

All'emendamento 6.1. del relatore, dopo il comma 8 inserire i seguenti:
8-bis. Al fine di incentivare l'utilizzo della scrittura braille, leggibile per i non vedenti e gli ipovedenti, ai soggetti che riportano in etichetta le indicazioni di cui al comma 1 in scrittura braille, è riconosciuto un credito di imposta, per i maggiori costi di stampa, nei limiti di quanto previsto al comma 8-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definiti l'ammontare del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto e le relative modalità di fruizione.
8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 250 mila euro per l'anno 2010, a 350 mila per l'anno 2011 e a 500 mila per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

em. 6.1.