stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.02. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/10/2009  [ apri ]
1.02. (nuova formulazione)
approvato

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni a tutela della competitività delle imprese agricole).

1. All'articolo 36, comma 3, primo periodo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dopo le parole: «effetti amministrativi» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli relativi ad agevolazioni per la realizzazione di investimenti che si intendono perenti agli effetti amministrativi se non pagati entro il quarto esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento».
2. Al fine di rilanciare il settore agricolo in crisi, il divieto di cui al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, non si applica ai crediti inerenti le operazioni di cui al comma 45, lettera c) dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità per la cessione dei crediti, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 69 e 70 del regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 e dall'articolo 01, comma 16, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 e successive modificazioni . Alle cessioni non si applica l'articolo 1264 del codice civile e si applicano gli articoli 5 e 6 della legge 21 febbraio 1991, n. 52. Le predette cessioni ed i relativi mandati e ordini di pagamento, nonché le relative quietanze non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297 sono aggiunti i seguenti:
2-bis. Non si realizza la fattispecie sanzionabile ai sensi del comma 2 nel caso in cui:
a) il Consorzio di Tutela di cui al comma 1, lettera c), numero 1 del presente articolo abbia emanato un Regolamento che individui le modalità ed i casi in cui sia consentita la smarchiatura del prodotto;
b) il soggetto immesso nel sistema di controllo sia stato autorizzato alla smarchiatura dal Consorzio di Tutela e non abbia usufruito, per il prodotto smarchiato, di contributi pubblici.

2-ter. L'autorizzazione alla smarchiatura del prodotto non esonera dagli obblighi pecuniari nei confronti del Consorzio di tutela e della struttura di controllo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.