Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
1. All'articolo 37 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti amministrativi sanzionatori relativi alle violazioni di cui al presente articolo, commesse prima dell'entrata in vigore della presente legge, per i quali non sia ancora avvenuta la riscossione della sanzione irrogata.