Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
1. Il termine di cui al comma 22 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001 n 448, concernente agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina è prorogato al 31 dicembre 2009.
2. Alle relative minori entrate provvede l'ISMEA, mediante versamento, previo accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.