Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
1. Al fine di fronteggiare le calamità naturali relative all'anno 2009, le imprese agricole non coperte da polizza assicurativa, verranno risarcite dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali con identica procedura della polizza assicurativa, per un fondo di 50 milioni di euro.