Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
1. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, sono considerati coltivatori diretti coloro che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 31 della medesima legge, siano iscritti nell'apposita sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.