Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
1. Al fine di prevenire e reprimere le frodi relative ai prodotti agroalimentari ed ai mezzi tecnici per l'agricoltura, è autorizzata la spesa pari a 5 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011, a favore dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, istituito ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 18 giugno n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 3-quater, dell'articolo 13, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133.