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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.02. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/10/2009  [ apri ]
7.02.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. I benefici di cui all'articolo 1 comma 289 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, si estendono nei limiti della somma 10 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011.
All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 3-quater, dell'articolo 13, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133.