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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.019. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/10/2009  [ apri ]
7.019.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Norme per il contrasto alle frodi in materia di uso di latte in polvere nei prodotti lattiero-caseari).

1. I valori massimi di furosina ammissibili nel latte pastorizzato e nei formaggi freschi a pasta filata sono quelli contenuti nella Tabella allegata alla presente legge.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano ai prodotti provenienti dagli altri Stati membri e dai Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo.
3. Il metodo ufficiale di analisi di riferimento per la determinazione diretta della furosina nel latte e nei formaggi freschi a pasta filata è quello approvato con decreto ministeriale 16 maggio 1996.

TABELLA
(Tabella di cui all'articolo 7-bis)

1. Il valore massimo di furosina nel formaggio mozzarella e negli altri formaggi freschi a pasta filata prodotti da latte vaccino e/o bufalino, è fissato in 12 milligrammi su 100 grammi di sostanza proteica, ferme restando tutte le altre condizioni produttive e le caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni per i citati formaggi.
2. Il valore massimo di furosina per la mozzarella con attestazione di specificità resta fissato in 10 milligrammi su 100 grammi di sostanza proteica, come stabilito dal regolamento 2527/98/CE.
3. Il valore massimo di furosina nel latte crudo e nel latte pastorizzato in flusso continuo e che risulta perossidasi-positivo è fissato, indipendentemente dalla sua denominazione ed utilizzo, in 8,6 milligrammi su 100 grammi di sostanza proteica, ferme restando tutte le altre condizioni produttive e le caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni per i citati tipi di latte.