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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.017. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/10/2009  [ apri ]
7.017.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche alla legge 23 agosto 1993 n. 349, recante norme in materia di attività cinotecnica).

1. Dopo l'articolo 3, della legge 23 agosto 1993 n. 349, sono aggiunti i seguenti:
3-bis. Le vendite di animali effettuate dagli allevatori che tengono in allevamento un numero inferiore a cinque fattrici e che annualmente producono un numero di cuccioli inferiore alle trenta unità, allo scopo non considerati imprenditori agricoli, sono assoggettate ad una aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del 10 per cento. Tali soggetti, ove non dotati di partita IVA, al momento della vendita dell'animale di cui trattasi, obbligatoriamente iscritto e ceduto con registrazione nell'anagrafe canina, devono versare al Comune dove svolgono la loro attività, un'imposta pari al 10 per cento del valore che tale animale possiede in riferimento ad una classe di valori che annualmente determina il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sulla base della razza, dell'età o di eventuali ulteriori requisiti dell'animale stesso. I Comuni destinano alla lotta al randagismo le entrate prodotte dall'imposta di cui al precedente periodo.
3-ter. I requisiti minimi dei box per gli animali allevati dai soggetti di cui al comma 3-bis, sono quelli riportati nell'allegato alla presente legge.
3-quater. Le feci prodotte dagli animali allevati dai soggetti di cui al comma 3-bis, unitamente al materiale assorbente usato come lettiera e legalmente autorizzato, può essere destinato al compostaggio.


ALLEGATO
(Articolo 6-bis, comma 3-ter)

1. REQUISITI MINIMI DEI BOX PER CANI DA ADOTTARE NELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 4

DIMENSIONI DEI BOX PER CANI E DEGLI ANNESSI RECINTI ALL'APERTO

Peso del cane in kg.Superficie minima del pavimento del box coperto/cane in mq.Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane
Fino a 3 cani mq. per ciascun cane Oltre 3 cani mq. per ciascun cane
meno di 101,0 1,5 1,0
da 11 a 301,5 2,0 1,5
più di 302,0 2,5 2,0

a. Sino a 15 cani detenuti dalla nascita fino ai 90 giorni e per un massimo di 29 cuccioli annui, l'allevamento, definibile «amatoriale», può essere strutturato con spazi indoor ovvero dentro casa e outdoor, ovvero in recinti fuori casa con le seguenti tabelle e parametri:
Spazi minimi indoor richiesti in metri quadri. Il parametro è legato alla taglia dell'animale. Se più cani sono detenuti nei medesimi spazi, le metrature applicate devono essere quelle inerenti al soggetto con la taglia superiore.

Numero di cani > 25 25-35 36-45 46-55 56-66 66>
1 2 2 2,5 3,5 4,5 5,5
2 2 2,5 3,5 4,5 6 7,5
Metri quadri per ogni cane in più presente1 1 2 2 3 3

Gli spazi e le stanze utilizzate per la detenzione degli animali devono avere le medesime misure previste per il resto dell'abitazione ad uso civile (no misure richieste per cantine, garage, o altre stanze di servizio). Le stanze dedicate ai cani devono avere finestre e sufficiente illuminazione per garantire il normale ciclo di luce giornaliero per gli animali.

Spazi minimi richiesti esterni all'abitazione (outdoor).
Se i cani detenuti in allevamento appartengono a razze di taglie differenti, si applicano per tutti I parametri del cane più alto.
Lo spazio deve prevedere punti di riparo dalle intemperie e differenti punti di abbeveraggio (più animali devono potersi abbeverare contemporaneamente).

Numero di cani > 25 25-35 36-45 46-55 56-66 66>
1 6 10 15 16 18 20
2 8 14 18 20 24 28
Metri quadri di espansione del Paddock per ogni soggetto in più4 6 8 10 12 14

Spazi minimi dedicati alle cucciolate (whelping box).
Sono gli spazi da utilizzare per le cucciolate in accrescimento.

Taglia della fattrice Spazio in metri quadri
>25 2
25-30 3
30-40 4
40-50 6
50-60 8
60-65 9
65> 10

Gli spazi dovranno essere garantiti ed idonei per poter:
isolare soggetti sottoposti a cure mediche;
avere sufficienti Whelping Box in rapporto alle fattrici possedute e alle cucciolate prodotte per anno.
È vietato organizzare gli allevamenti in trasportino, vari kennel et simili.
L'utilizzo degli stessi è previsto solo per il trasporto degli animali o per esigenze di cure sanitarie.
c. Le mute da caccia possono essere organizzate in recinti su terra secondo i parametri seguenti, purché detenuti in recinti idonei al contenimento degli animali con fondamenta che impediscano lo scavare degli animali e conformazione che impedisca il salto delle recinzioni e aventi strutture (anche di gruppo) atte al ricovero.

 Peso vivo medio annuo massimo per ettaro (tonnellate)
 zone non vulnerabili Zone vulnerabili
Cani2,4 1,2

d. Le strutture atte al ricovero devono poter essere chiuse, pertanto devono essere organizzate in maniera tale che non si crei alcuna situazione di sovraffollamento. Inoltre le strutture devono avere sufficienti finestre in modo tale da poter garantire un ciclo di luce naturale.

e. Le aree perimetrali a quelle del ricovero per 2 metri devono essere isolati dal terreno ed avere caratteristiche di zone idonee alla stazione degli animali tale da garantire appoggi asciutti esterni, coperti, per i periodi di pioggia e invernali o torridi
f. I punti di abbeveraggio e di nutrizione devono essere sufficienti e dislocati in varie parti delle aree che ospitano i cani, sia coperte che scoperte, in modo tale che più animali possano servirsene contemporaneamente e sufficienti da non stimolare competizioni.
g. Se il ricovero delle mute è organizzato con paglia come isolante nei giacigli, si devono avere tutti i requisiti e la medesima gestione delle lettiere in zootecnia e si devono possedere o avere in affitto sufficienti terreni per l'utilizzo del letame prodotto, nonché le strutture idonee per la maturazione dello stesso o, in alternativa un contratto con un'azienda autorizzata allo smaltimento.
h. Devono essere previsti box atti all'isolamento degli esemplari nuovi, infermi o con manifesta aggressività intraspecifica con le misure di cui al punto a.
i. Devono essere previsti box per la gestione delle cagne gravide e le cucciolate con le misure di cui al punto b.
l. Devono essere previsti recinti e/o box sufficienti per poter isolare le cagne in calore con le misure di cui al punto a.
m. Le mute da caccia non possono essere tenute in contesto urbano o in zone residenziali.

2. REQUISITI MINIMI DEI BOX PER DETENZIONE TEMPORANEA DI CANI
(appendice all'articolo 8 comma 2)

a. Per la detenzione temporanea di cani possono essere utilizzati box, recinti, gabbie e vasche in vari materiali e varie dimensioni purché la superficie disponibile per ogni soggetto non sia inferiore ad un quadrato con lato che misuri 1,3 volte la lunghezza dell'animale, misurato dalla punta del naso alla punta della coda. L'altezza deve essere minimo due volte l'altezza dell'animale misurato dalla punta delle quattro zampe appoggiate al suolo alla sommità del capo.
b. Si stabiliscono tali dimensioni considerando che cani e gatti rimangono in questi box per un breve periodo di tempo (massimo 30 giorni) In tali situazioni non è necessaria alcuna superficie adiacente per il movimento dell'animale.
c. Resta fermo che serva garantire tutti i requisiti di cui all'articolo 3 comma 2 e che gli avventori non possano toccare gli animali.

3. REQUISITI MINIMI DEI BOX DURANTE I TRASPORTI
(appendice all'articolo 9)

a. Sono ammesse gabbie e casse anche di dimensioni inferiori ai contenitori utilizzati per la detenzione temporanea ed è ammesso che questi contengano più animali durante il trasporto a patto che ciascuno possa star ritto sulle zampe senza toccare il soffitto del contenitore con il capo e possa agevolmente girare su se stesso. Sono ammessi altresì tutti i trasportini vari kennel et simili omologati che rispondano ai citati requisiti. Tale prescrizione decade quando un veterinario la giudicasse compromissoria dell'incolumità degli animali. In tal caso il trasporto deve essere accompagnato da tale certificazione.