stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.3. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/10/2009  [ apri ]
6.3.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Indicazione dell'origine dei prodotti alimentari nell'etichettatura).

1. Al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori finali, in tutti i prodotti posti in commercio in Italia, l'etichettatura dei prodotti alimentari, nei casi in cui l'omissione di tale indicazione può indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza del prodotto alimentare, deve riportare l'indicazione del luogo di origine o di provenienza.
2. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, tenuto conto delle valutazioni delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative della filiera, sono determinati, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari non trasformati o trasformati derivanti dalla lavorazione di un unico ingrediente, soggetti all'obbligo di indicazione di cui al comma 1. Per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di origine ed eventualmente la zona di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, derivanti dalla lavorazione di un unico ingrediente, l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale ovvero il luogo di origine o di provenienza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti. Per luogo di origine o di provenienza si intende la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola stessa ovvero il luogo di ultima trasformazione sostanziale.
3. Con i decreti di cui al comma 2 sono definite le modalità per l'indicazione del luogo di origine o provenienza.
4. La violazione delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie di cui ai commi 1, 2 e 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204.