stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.01. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/10/2009  [ apri ]
5.01.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione delle produzioni italiane di qualità nonché misure sanzionatorie per la produzione e per il commercio delle sementi e degli olii).

1. Per la salvaguardia delle produzioni italiane di qualità, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), attiva programmi straordinari di lotta alle frodi e alle contraffazioni riguardanti il patrimonio dei prodotti agroalimentari nazionali. Un importo pari al cinquanta per cento delle sanzioni riscosse annualmente è destinato al miglioramento dell'efficienza della struttura anche attraverso l'attuazione di quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 3 dei decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.
2. I laboratori dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali possono effettuare, a richiesta di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e privati, analisi di prodotti agroalimentari e di sostanze di uso agrario.
3. Le tariffe relative al pagamento delle analisi di cui al comma 2, sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sono commisurate al costo effettivo del servizio.
4. I proventi delle analisi effettuate ai sensi del comma 2, affluiscono, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 46 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in apposito capitolo di bilancio del Centro di responsabilità amministrativa-Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di finanziare e incentivare le attività di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare, ed, in particolare, quelle di studio dei fenomeni fraudolenti e di ricerca di nuove metodiche analitiche per l'individuazione delle frodi nel medesimo settore. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
5. All'articolo l, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, dopo le parole «del Corpo forestale dello Stato» sono inserite le seguenti: «, del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari» e dopo le parole «di sicurezza pubblica» sono inserite le seguenti: «nonché di vigilanza, prevenzione e repressione delle frodi nel settore agricolo, alimentare e forestale».
6. Al fine di rafforzare l'azione di repressione delle frodi alimentari e valorizzare le produzioni di qualità italiana, sono apportate le seguenti modificazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096:
a) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«Art. 31.

1. Chiunque esercita la produzione a scopo di vendita di prodotti sementieri senza l'autorizzazione prescritta dal precedente articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 6.000.
2. Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da curo 2.000 a curo 6.000, nel caso di violazione delle norme relative alla detenzione dei prodotti sementieri nei locali adibiti alla vendita, prevista al precedente articolo 13»;
b) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

«Art. 32.

1. Chiunque omette di tenere o tiene irregolarmente i registri di carico e scarico prescritti dai precedenti articoli 5 e 18 è punito con la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 6.000.
2. Nel caso di violazione delle disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio dei prodotti sementieri di cui ai precedenti articoli 10, secondo comma, 11, 12, primo comma e 17 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da curo 2.000 a curo 6.000, salvo quanto disposto nel successivo articolo»;
c) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Art. 5-bis.

1. Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti stabiliti, o non rispondenti a quelli indicati sulla merce o pone in vendita miscugli in casi non consentiti ovvero pone in commercio prodotti importati in confezioni non originali o riconfezionati senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli ultimi tre commi del precedente articolo 17, è punito con la sanzione amministrativa stabilita in misura proporzionale di curo 40 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotti sementieri e comunque per un importo non inferiore a euro 4.000.
2. La stessa sanzione si applica a chi vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non sottoposti al controllo prescritto per la categoria nella quale essi risultano classificati.
3. Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da curo 4.000 a curo 6.000 in caso di violazione delle norme della presente legge per le quali non sia prevista una specifica sanzione»;
d) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

«Art. 35.

1. Indipendentemente dalle sanzioni amministrative previste dagli articoli precedenti, nel caso di grave infrazione alle norme contenute nella presente legge o in caso di recidiva può essere disposta la sospensione o la revoca dell'autorizzazione prevista dagli articoli 19 e 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.
2. La sospensione o la revoca dell'autorizzazione sono applicate dai Servizi fitosanitari regionali a seguito di segnalazione da parte dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).
3. Si applica in ogni caso la disposizione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507».

7. Al Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 recante «Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari», convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 47 aggiunge il seguente:

«Art. 47-bis.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in violazione di quanto stabilito dall'articolo 20, comma 1, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1500 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in violazione di quanto stabilito dagli articolo 21, comma 4, del presente decreto è punito con la con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1500 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in violazione di quanto stabilito dall'articolo 23, comma 1, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1500 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in violazione di quanto stabilito dall'articolo 23, comma 2, del presente decreto è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000».
b) l'articolo 54 è abrogato.

8. Alla legge 13 novembre 1960, n. 1407, recante «Norme per la classificazione e la vendita degli oli di oliva» sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8.

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 400 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare.
2. Se il fatto è di lieve entità la sanzione è diminuita fino alla metà.
3. Se il fatto è commesso dal produttore diretto che abbia venduto modeste quantità del suo prodotto, si applica la sanzione amministrativa fino a euro 1.500»;

b) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9.

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3.000».

9. L'articolo 4 della legge 24 luglio 1962, n. 1104, recante «Divieto di esterificazione degli oli di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile» è sostituito dal seguente:

«Art. 4.

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge è punito con la sanzione amministrativa di euro 1032 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare».