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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.3. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/10/2009  [ apri ]
4.3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, il comma 4, è sostituito dal seguente: «4. La definizione di cui al comma 2 o, in assenza di essa, la definizione di cui al comma 6, si applica ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui all'articolo 142, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»;
b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Art. 3. 1. In considerazione delle linee guida di programmazione forestale emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle indicazioni fornite ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, le regioni definiscono le linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale nel territorio di loro competenza attraverso la redazione e la revisione dei propri Piani o Programmi forestali Regionali, coerentemente anche agli indirizzi strategici nazionali definiti nel Programma quadro del settore forestale, di cui all'articolo 1, comma 1082, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Le regioni promuovono la pianificazione forestale a livello aziendale e territoriale delle priorità pubbliche e private, per la gestione sostenibile del bosco, definiscono la tipologia, gli obiettivi, le modalità di elaborazione, il controllo dell'applicazione e il riesame periodico dei piani di gestione o di strumenti equivalenti.»;
c) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Al comma 2, le parole: «, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle regioni in conformità all'articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490», sono sostituite dalle seguenti: «. È fatto salvo quanto disciplinato o autorizzato dalle regioni in conformità all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;
2. Dopo il comma è aggiunto il seguenti: «2-bis. Il comma 2 si applica anche ai boschi soggetti agli articoli 54 e 91 dei regio decreto legge dei 1923, n. 3267, ove non diversamente disposto dalla legislazione regionale.»;
3. Al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ove non diversamente previsto dalla legislazione regionale, tali aree devono possibilmente ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione del bosco».
d) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le regioni dettano norme ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione affinché venga garantito il recupero dei boschi qualora sussistano gravi processi di degrado o vi siano motivi di pubblica incolumità, prevedendo anche idonee forme di situazione nella gestione del bosco.»;
e) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvati i criteri e le buone pratiche di gestione forestale, nel rispetto degli impegni assunti dall'Italia nell'ambito delle convenzioni internazionali che perseguono specifici programmi di lavoro per gli ecosistemi forestali e delle Conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa e in attuazione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005».
2. Al comma 2, le parole: «di assestamento», sono sostituite dalla seguenti: «di gestione forestale o strumenti equivalenti», e sono soppresse le parole: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b)».
3. Al comma 4, le parole: «di cui all'articolo 152, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n 490» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 149, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni».
f) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Al comma 1, dopo le parole: «opere e servizi in ambito forestale» sono aggiunte le seguenti: «anche quanto previsto dall'articolo 40 del decreto legislativo 12 aprile, 2006, n. 163,».
2. Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Le regioni possono prevedere forme di incentivazione per le attività selvicolturali nell'ambito della gestione forestale sostenibile.».