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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.09. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/10/2009  [ apri ]
3.09.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Distretti agroenergetici).

1. Si definiscono distretti agroenergetici quei sistemi produttivi caratterizzati da un'identità territoriale, anche a carattere interregionale, derivante dalla diffusione dell'attività agro energetica e dall'utilizzo dei relativi prodotti sia per la loro trasformazione in energia che per la loro commercializzazione.
2. Le regioni, d'intesa con le categorie economiche interessate: produttori di tecnologie, associazioni e enti di ricerca del settore agroenergetico, e con le loro organizzazioni di rappresentanza, provvedono alla promozione dei distretti agroenergetici, sulla base di criteri che assicurino la capacità dei distretti medesimi di attivare e sviluppare il settore agroenergetico nel territorio, per il raggiungimento delle quote di cui all'articolo 5 della presente legge, nel rispetto della sostenibilità etica, ambientale e delle buone pratiche agricole, attraverso sistemi di generazione distribuita atti a valorizzare la multifunzionalità dell'impresa agricola».