Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:
Art. 3-bis.
All'articolo 42, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99 la lettera a), è sostituita dalla seguente:
a) Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal Regolamento (CE) n. 7312009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009 o gli oli vegetali puri per cui oggettivamente sia dimostrata l'inconfutabile produzione all'interno dei paesi facenti della Comunità Europea: 28».