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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.04. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/10/2009  [ apri ]
3.04.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis

All'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 20 è sostituito dal seguente:
«20. L'installazione e l'esercizio di unità di microcogenerazione così come definite dall'articolo 2, comma 1 lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.20, e unità alimentate a biomassa di potenza elettrica netta inferiore a 1MW, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati da biomasse provenienti da aree dislocate in un raggio non superiore a 70 km, sono assoggettati alla sola comunicazione da presentare alla autorità competente ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380. L'installazione e l'esercizio di unità di piccola cogenerazione, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono assoggettati alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».