Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Tracciabilità della filiera agroenergetica).
1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con decreto, le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione, conversione, trasporto, e commercializzazione di energia e biocombustibili di origine agricola, sono obbligati a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità dell'intera filiera».