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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.4. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/10/2009  [ apri ]
2.4.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. Al fine di garantire una qualità superiore del prodotto agroalimentare finale immesso in commercio, è istituito il Sistema di qualità nazionale denominato «Sistema di produzione integrata», di seguito indicato come «Sistema». Il Sistema è strutturato per gestire le pratiche agricole e zootecniche conformemente ad una disciplina di produzione denominata «Produzione integrata», la cui verifica, eseguita in base ad uno specifico piano di controllo, viene demandata ad organismi terzi accreditati in base alle norme vigenti.
1-ter. Si definisce «Produzione integrata» il sistema di produzione agroalimentare che utilizza tutti i mezzi produttivi e di difesa dalle avversità delle produzioni agricole, volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici. I requisiti e i dettagli tecnici che contraddistinguono la Produzione integrata sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. La produzione che risulta conforme al Sistema può essere contraddistinta da uno specifico segno distintivo.
1-quater. L'adesione al Sistema è volontaria ed è aperta a tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la disciplina di Produzione integrata e si sottopongono ai relativi controlli.
1-quinquies. Con successivi provvedimenti, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con le Regioni e le Province autonome, provvede ad istituire, al proprio interno e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un organismo tecnico-scientifico, eventualmente organizzato in gruppi di lavoro omogenei per materia, con il compito di definire:
a) il regime e le modalità di gestione del Sistema di produzione integrata;
b) la disciplina produttiva e le modalità di controllo;
c) il segno distintivo con cui identificare le produzioni ottenute in regime di Sistema;
d) efficaci procedure di vigilanza e controllo.
1-sexies. Le disposizioni del presente articolo saranno efficaci dopo il completamento della procedura di notifica alla Commissione europea.
1-septies. Dall'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e istituzione del Sistema di qualità nazionale di Produzione integrata.