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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.09. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/10/2009  [ apri ]
2.09.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis
(Credito di imposta macchinari agricoli).

1. Per l'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2010, gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che in tutto il territorio nazionale, attuano entro il 30 giugno 2010, gli investimenti previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, possono beneficiare del credito d'imposta previsto dall'articolo 1075 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il limite massimo del 5 per cento del valore della produzione dell'anno 2009.
2. Il credito d'imposta dovrà essere di entità tale da assicurare l'intensità dell'aiuto in ESL del 29,5 per cento, il comma 274 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e i comma 2, 3, 3-bis e 4 dell'articolo 11 del Decreto legge 8 luglio 2002, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002 n.178 non si applicano alle operazioni di cui al presente articolo.
3. Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge Agenzia Entrate attiva le procedure per l'attivazione del presente articolo.
4. All'articolo 1, comma 1075 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in fine, sostituire le parole: «e 2009» con le seguenti: «2009 e 2010».
5 Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2010, 900 milioni per l'anno 2011 e 100 milioni per l'anno 2012 si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.