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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.06. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/10/2009  [ apri ]
2.06.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Mutui piccoli imprenditori agricoli).

1. L'importo delle rate, a carico delle cooperative agricole, delle organizzazioni di produttori e dei singoli imprenditori agricoli, dei mutui a tasso non fisso da corrispondere nel corso del 2010 è calcolato tra il 2 per cento senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. Tale criterio non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali determinano una rata d'importo inferiore.
2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai mutui contratti per investimenti, per l'introduzione di procedimenti innovativi e per l'accorpamento fondiario, strumentali all'attività dei soggetti di cui al comma i ad eccezione di quelli che nell'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2009 hanno dichiarato un fatturato superiore ai 15.000 euro.
3. La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle rate determinati secondo il comma i e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui è assunta a carico dello Stato. Con decreto del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità tecniche per garantire alle banche il pagamento della parte di rata a carico dello Stato ai sensi del comma 2 e per il monitoraggio dei relativi flussi finanziari.
4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati nel limite massimo di spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2010 si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.