Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Tutela e valorizzazione dei vini a denominazione di origine).
1. Al comma 8 dell'articolo 17, della legge n. 164 del 10 febbraio 1992, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: m-bis) promuove attività di controllo per una corretta tenuta e registrazione lungo la filiera produttiva di tutte le annotazioni e comunicazioni ai fini della tracciabilità igienico-sanitaria dei vini a denominazione di origine.