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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.022. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/10/2009  [ apri ]
2.022.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis
(Gestione dei rischi agricoli).

1. Le disponibilità del capitolo 7439 del bilancio del Ministero della politiche agricole, alimentari e forestali per il finanziamento degli interventi assicurativi previsti dall'articolo 15, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa degli anni precedenti a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.
2. La dotazione del fondo di solidarietà nazionale, incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successi modificazioni ed integrazioni, è stabilita nella somma di 164 milioni di euro per l'anno 2010.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 164 milioni di curo, si provvede, per l'anno 2010, quanto a euro 91 milioni, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla riduzione da 250 mila tonnellate a 70 mila tonnellate del contingente annuo, per l'anno 2010, di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni e quanto a euro 73 milioni mediante utilizzo del limite di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis del medesimo decreto legislativo n. 504 del 1995».