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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.015. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/10/2009  [ apri ]
2.015.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis
(Fondo di solidarietà nazionale).

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella somma di euro 330 milioni per l'anno 2009 e 230 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
2. Le disponibilità del capitolo 7439 del bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento degli interventi assicurativi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, articolo 15, comma 2, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, si provvede quanto a euro 330 milioni per l'anno 2009 e a euro 230 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011 mediante corrispondente riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2008, n. 203, rispettivamente per gli anni 2009, 2010 e 2011.