Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis
(Fondo di solidarietà nazionale).
1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi - di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102 e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilita nella somma di euro 330 milioni per l'anno 2009 e di euro 230 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011».