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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.06. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/10/2009  [ apri ]
1.06.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di credito d'imposta sugli investimenti in agricoltura).

1. Al comma 1075, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, dopo le parole: «si applica» sono aggiunte le seguenti: «a tutto il territorio nazionale».
2. Agli investimenti in agricoltura di cui al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno.